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DECRETO
LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59
Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
(pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)
Allegati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo
I
Scuola dell'infanzia
Art.
1
Finalità della scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza
il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e
la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali
fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità
di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta
legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma
1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art.
2
Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento.
Art. 3
Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia,
comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche
autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,
ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un
massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole
scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano
la personalizzazione delle attività educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento
didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con
il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi
1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e
dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Capo II
Primo ciclo di istruzione
Art.
4.
Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria
e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla
sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce
il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione
e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata
in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si
articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo
periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto
al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate
tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia
esistenti sullo stesso territorio.
Capo
III
Scuola primaria
Art.
5
Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità
individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative
all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche,
di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile.
Art. 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno
di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art.
7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo
4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo
della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome
e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione
del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie,
attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per
ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale
per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono
tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali
le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste
sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare
la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella
loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche,
di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte
del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei
docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano,
nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione
delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia
e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato
dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche, previste
dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente,
fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che,
in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al
comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di
cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo,
con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5,
assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano
dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei
docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione
dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione
delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto
previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta
formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti,
fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione
delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione
dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle
opzionali facoltative.
Art. 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative
e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi
è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio
al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo
biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi
a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda,
terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati
assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive
che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di primo grado
Art.
9
Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di
studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome
di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche
in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale
e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata
dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività
di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo
4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di
primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma
1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto
al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione
del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie,
attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e
con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198
ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi
e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza
delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie
hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche,
di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte
del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per
i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani
di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale
fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente
in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le
famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella
scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni,
di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura
delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli
allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite
sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari
al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio
al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli
obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento
degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo
alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità,
al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente,
l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso
del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto
titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso
del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito
il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno
in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità,
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art.
12
Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione
delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative,
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il
28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti,
la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi
e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità
di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio,
senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse
condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può
essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite
temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo
7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni,
garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo
18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione
del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto
pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.
Art. 13
Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può
essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al
limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola
primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la
quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio
del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via
transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale
e professionale individuato nell'allegato D.
Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima
classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente
avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto
biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento
del ciclo. 2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo,
si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo
culturale e professionale individuato nell'allegato D. 3. Al fine di
assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico
2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo
grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come
definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri
fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982,
n. 782. 4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di
cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini dell'espletamento dell'orario
di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione
del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità
e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi
di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio
della scuola secondaria di primo grado.
Art.
15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo
7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato
in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero
dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico
2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato
ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori
incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati
nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale
docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo
22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo
con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo
di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza
del primo ciclo dell'istruzione.
Art.
17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della
provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente
con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12
giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte
salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione,
relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta
intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo
12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola
dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno
2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma
5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art.
19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione
di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare"
e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono
sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia",
"scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle
sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola
media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni
ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico
successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi:
articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo
118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo
148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176;
articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo
442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate
a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143,
comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo
100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
all'articolo
183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5"
sono soppresse.
7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma,
19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze, Mazzella, Ministro per la funzione pubblica,
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegati
Allegato
A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
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