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Miniistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29


Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni

Nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.

Aspetti significativi del provvedimento legislativo
• Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.
• Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati(d'ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
• Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
• L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
• I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.
• Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
• Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
• Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
• Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
• Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
• La valutazione degli alunni:
? viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
? è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
? riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
• Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
• Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
• L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
• Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:
• anticipi delle iscrizioni;
• orari di funzionamento;
• consistenze di organico;
• funzione tutoriale;
• valutazione degli alunni;
• piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.


Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.


2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.


I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".


2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:
• assistenza tutoriale a ciascun alunno;
• rapporto con le famiglie;
• orientamento per le scelte delle attività opzionali;
• coordinamento delle attività didattiche ed educative;
• cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.

2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)

L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

È compito dei docenti
ü utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento
ü per progettare Unità di apprendimento caratterizzate
ü da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi,
ü compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire
ü la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze
ü coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.


Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

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