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Miniistero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29
Nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado. Con
specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo
Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in
funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento
di rango primario. Aspetti
significativi del provvedimento legislativo 2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo) Si
indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi,
disciplinati dal decreto legislativo: 2.1
- Anticipi delle iscrizioni (articolo 6) Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo. Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.
Il
decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento
delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta
salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con
il territorio, svolge funzioni di: Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6). Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente. Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti. Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni. Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi. Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe. 2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19) L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati. Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni. Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale. L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo. 2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D) L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo. Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo. Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana. È
compito dei docenti Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica. Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.
IL
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