
| il dibattito su una serie di provvedimenti legislativi che mutano profondamente la scuola italiana è molto vivace: qui di seguito un'analisi critica
IN
DIFESA DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Esaminiamo nel dettaglio i poteri dell’Amministrazione Centrale da tre punti diversi di osservazione: 1. i poteri esclusivi del Miur. 2. le scelte del Miur con il 1° decreto attuativo: quel che ha fatto (che poteva fare, anche se non ci piace e che dovremo contrastare con una battaglia politico-sindacale). 3. le scelte del Miur con il 1° decreto attuativo: quel che ha fatto (che non poteva fare, che non solo non ci piace e dovremo contrastare con una battaglia politico-sindacale, ma anche con iniziative legali in difesa dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, a causa degli sconfinamenti dell’Amministrazione Centrale in poteri esclusivi delle istituzioni stesse). In premessa, va subito detto che più che nella legge-delega, palesi profili di incostituzionalità sono presenti nel decreto legislativo attuativo. La legge 53 è, nella sostanza, un provvedimento fortemente regressivo, in quanto riduce fortemente l’offerta formativa delle scuole pubbliche, trasformando l’istruzione in un bene a domanda individuale , ma si limita (si fa per dire!) a intervenire nel settore delle “norme generali sull’istruzione” e dei “livelli essenziali delle prestazioni” . Interviene malamente e pesantemente, ma in un campo di competenza dell’Amministrazione Centrale. Correttamente indica che i decreti legislativi successivi dovranno essere emanati “nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province… e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il d. leg.vo del 23 gennaio 2004, invece, è impugnabile per palese “”eccesso di delega”” , in quanto interviene in una materia, che è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche autonome (si veda appresso). Il rispetto dell’autonomia scolastica è divenuto, pertanto, uno dei cardini a cui doveva ispirarsi il legislatore delegato. I
poteri esclusivi del MIUR sono definiti in maniera chiara dall’art.
8 del DPR 275/99 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche): In attuazione di tali poteri il Miur * Ha disposto l’anticipo della frequenza a 2 anni e mezzo e a 5 anni e mezzo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. NON CI PIACE, MA POTEVA FARLO * Ha disposto la rigida separazione tra scuola primaria e scuola secondaria. NON CI PIACE, MA POTEVA FARLO * Ha disposto un doppio canale formativo : sistema dei licei e sistema della formazione professionale. NON CI PIACE, MA POTEVA FARLO * Ha determinato l’orario obbligatorio annuale, accodandovi un orario facoltativo ed uno aggiuntivo. NON CI PIACE, MA POTEVA FARLO * Ha definito i curricoli (obiettivi generali del processo formativo e le competenze attese per gli alunni della scuola italiana). VORREMMO ESSERE STATI CONSULTATI . SOPRATTUTTO DOVREBBE ESSERE STATO CONSULTATO IL CNPI E SI SAREBBE DOVUTO ADOTTARE UN REGOLAMENTO. LA PROCEDURA E L’IMPIANTO GENERALE NON CI PIACCIONO, MA IN QUALCHE MODO SIAMO COSTRETTI AD ACCETTARE SIA LA FORZATURA PROCEDURALE SIA I CONTENUTI * Ha definito gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni : NON CI PIACCIONO, MA POTEVA FARLO Se passiamo da quel che é “legittimo” ( che è moltissimo!) e che dovremo contrastare in tutte le sedi politico-sindacali, perché riporta indietro l’orologio della scuola italiana di almeno 30 anni, a quel che “legittimo non è” , scopriremo interferenze sistematiche nei poteri riconosciuti (ed ormai costituzionalizzati) alle istituzioni scolastiche autonome. Infatti: * Si possono definire gli obiettivi generali del processo formativo (sia pure attraverso la procedura irritale di un allegato al decreto, invece del previsto regolamento con tutte le garanzie di confronto democratico previste dalla legge) ma è sconcertante tradurli in documenti di diversa natura e di diverso valore giuridico (Indicazioni, Raccomandazioni, Esemplificazioni, Profilo di uscita) di ben 299 pagine. É tale il livello di dettaglio (si pensi che per la sola scuola elementare sono dedicate ben 78 pagine alla esplicitazione di modelli organizzativi, la cui stesura è UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA) che di “generale” c’è poco o niente * Si possono definire le funzioni tutoriali idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, MA NON SI PUÓ indicare anche lo strumento organizzativo, rappresentato da una figura nuova di zecca qual è quella del tutor. La definizione degli strumenti organizzativi é UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA * Si possono definire gli organici (- e , questo è il nodo cruciale di ogni riforma NEL BENE E NEL MALE -), ma non si può anche stabilire come debbano essere impiegati i docenti (chi fa il tutor, chi fa l’insegnante dei laboratori, quante ore toccano all’uno e quante agli altri). Le modalità di impiego dei docenti costituiscono un diritto soggettivo perfetto dell’istituzione scolastica * Si possono definire gli indirizzi generali per la valutazione degli alunni, MA NON SI PUO ANCHE DEFINIRE CHI (IL TUTOR, SENTITI GLI ALTRI INSEGNANTI DEL TEAM) DEVE CONCRETAMENTE STENDERE LA VALUTAZIONE ED AGGIORNARE IL COSIDDETTO PORTFOLIO. ANCHE IN QUESTO CASO SIAMO IN PRESENZA DI UN VULNUS FORTE ALL’AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI * É giusto e sacrosanto che il MIUR definisca le finalità della scuola , MA NON PUO anche decidere che l’unico strumento metodologico idoneo a perseguire le finalità stesse è assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio. In questo modo si infligge un colpo duro alla libertà di insegnamento dei singoli insegnanti,all’ autonomia organizzativa ed all’autonomia didattica. Le istituzioni scolastiche potrebbero, in piena autonomia, scegliere lo strumento metodologico della personalizzazione , ma il MIUR non può imporre una “metodologia di Stato” . Al di là del merito (vedi appresso) , è inammissibile che il MIUR voglia definire una “programmazione di stato”, un modello unico di riferimento ed una procedura unica in un campo dove solo la ricerca e la verifica dei risultati può giustificare le scelte, i modelli, le procedure * I “piani personalizzati” propongono un modello (e,forse, neppure un “modello”, ma uno schema molto astratto) programmatorio delle attività didattiche, cosa che mai nessuno nella storia della scuola in Italia si era permesso di avanzare (un po’ come se i programmi dell’85 avessero imposto la programmazione per obiettivi, piuttosto che quella per procedure o per concetti!). Ma la proposta ministeriale è presentata in un documento che ha il carattere del vincolo, non dell’orientamento. Ancora più grave, dal punto di vista dell’autonomia didattica, è il fatto che, sempre nelle Indicazioni e con valore vincolante, si dettino le procedure per la elaborazione dei piani personalizzati, cioè si prescriva come si deve “fare la programmazione” con procedure descritte in termini quasi algoritmici: si prescrive ai docenti come fare per definire gli obiettivi formativi, come costruire le unità di apprendimento, come assemblarle per definire i piani personalizzati. Un apparato programmatorio rigido, schematico, assolutamente astratto e pure impraticabile *
Se l’istituzione scolastica ha scelto nel POF, in forza della autonomia
didattica, la strada della “individualizzazione dell’insegnamento”
(quale principio regolativo idoneo ad individuare modalità di insegnamento
adatte alla realtà sociopsicologica e culturale di ciascun allievo,
sulla base della considerazione che ogni soggetto ha caratteristiche e
stili di apprendimento diversi da quelli degli altri) ha pieno diritto
e potere esclusivo di farlo. Non si può tranquillamente ignorare,
infatti, che insegnamento individualizzato non è insegnamento individuale,
perché esso è comunque collocato nel contesto sociale della
classe come ricerca del “punto di contatto tra le esigenze di generalizzazione
e le esigenze di individualizzazione”.
Seguendo lo schema iniziale, possiamo concludere che l’autonomia si può riassumere nella seguente tripartizione di materie: 1. nelle materie di indirizzo generale (individuate analiticamente nell’art. 8 del DPR 275/99) i poteri delle istituzioni scolastiche sono quasi inesistenti e, in ogni caso, sono strettamente vincolati alle determinazioni del MIUR 2. nella determinazione complessiva dei curricoli i poteri delle istituzioni scolastiche sono concorrenti nella misura del 15% rispetto ai poteri dell’Amministrazione Centrale e Regionale 3. nelle materie che riguardano la definizione di tutte le forme di flessibilità didattica, di impiego dei docenti , di autoorganizzazione interna i poteri delle istituzioni scolastiche sono esclusivi ed hanno come unico limite il rispetto delle leggi generali. Più esplicitamente: una volta che l’Amministrazione Centrale ha definito quasi tutto il definibile (gli obiettivi generali, le competenze attese per gli alunni delle scuole della Repubblica, le risorse umane e materiali da assegnare alle scuole), il come realizzare gli obiettivi e i risultati attesi e il come impiegare le risorse assegnate è competenza esclusiva e inalienabile delle singole istituzioni scolastiche. É
certamente vero che l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
i relativi poteri non hanno i tratti della “originarietà”
, ma “derivano” da uno specifico trasferimento da parte del
legislatore, che , se ne ha voglia e coraggio, può revocare. Ma
la legge Moratti e il 1° decreto attuattivo non sono arrivati a tanto
(pur nel diluvio di abrogazioni effettuate). Anzi, ogni 5 righe c’è
un omaggio all’autonomia delle istituzioni scolastiche e ogni 10
un intervento di forte contenimento delle ragioni dell’autonomia.
Ebbene, se vuole affossare l’autonomia, il legislatore deve seguire
la strada maestra di una nuova legislazione primaria integrativa e/o modificativa
dei poteri delle istituzioni scolastiche. Il Ministero non può,
attraverso una normativa secondaria, vanificare la portata ormai costituzionale
dell’autonomia.
Art.
4 - Autonomia didattica Art.
5 - Autonomia organizzativa
a)
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici
della scuola; Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: d)
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta
formativa; ART. 26 – CCNL 2002/05 1.
Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa
che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta
formativa. Per
concludere , sembra indispensabile condurre una battaglia campale: |